Bisogna eleggere il 12° Presidente della Repubblica Italiana...CIOE'????




E SI...CIOE'? Che ruolo, perchè, come...IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA!


Indirizzo del sito ufficiale



IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

In questi primi giorni del 2015 l’Italia politica freme, scalpita, impazza … l’assetto istituzionale dello Stato Italiano è mutato dal 14 gennaio….
siamo senza Presidente della Repubblica!!!

La nostra “giovane” Repubblica Democratica - di soli 67 anni – deve ritrovare il suo massimo esponente, perché il Presidente della Repubblica è l’organo costituzionale che più di ogni altro RAPPRESENTA LA NAZIONE ed ha tra le sue funzioni la più alta: EGLI E’ IL GARANTE DEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA.

Bisogna eleggere il 12° Presidente della Repubblica Italiana.
CHI SARA'

Ecco la pagina del sito ufficiale della Presidenza della Repubblica dove trovare i nomi di tutti i predecessori.

MA COSA SAPPIAMO VERAMENTE?
Vediamo brevemente le norme della Costituzione che disciplinano il ruolo del Presidente e la sua elezione.

La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dal titolo II della parte II della nostra Costituzione.
L'art. 87 Cost. dispone che:
 "Il  Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.”
 All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regioni eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”.

Per quanto concerne i requisiti richiesti dalla Costituzione per accedere alla carica di Presidente della Repubblica, l'art. 84, comma 1, Cost., così recita:
 “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici. "

Dunque, oltre al godimento dei diritti civili e politici, richiesti per l'accesso a tutti gli uffici pubblici, è sufficiente avere un'età superiore ai cinquanta anni per essere eletti Presidente della Repubblica.
Particolarmente restrittiva è, poi, la disciplina del comma 2 dell'art. 84 Cost., che regola i casi di incompatibilità dell'ufficio di Presidente della Repubblica con altre cariche. A norma di tale articolo, infatti:
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.”
  

MOLTO IMPORTANTE
Per svincolare il Presidente della Repubblica dall'appartenenza ad una definita maggioranza politica, il terzo comma dell'articolo 83 Cost., richiede una maggioranza qualificata dei due terzi dell'assemblea per eleggere il Presidente.
Solo se nei primi tre scrutini tale maggioranza, che necessariamente presuppone il coinvolgimento dell'opposizione parlamentare, non viene raggiunta, si può procedere all'elezione del Presidente con la maggioranza dei componenti dell'assemblea (c.d. maggioranza assoluta). 
Lo stesso comma, prevedendo esplicitamente lo scrutinio segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica, contiene un'altra importante disposizione che sempre persegue la medesima finalità di garantire al Presidente un'ampia sfera di autonomia dalle forze politiche che lo hanno eletto.

Secondo l'art. 85, comma 1, Cost.: 
"Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.”
La durata in carica del Presidente della Repubblica è quindi fissata in sette anni, due in più della durata delle Camere dei Parlamento.
La scelta di un termine così lungo per la permanenza in carica dei Presidente della Repubblica risponde a due ordini di motivi: 
  • il primo concerne la funzione che il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere nell’assetto istituzionale italiano. Non si tratta di una funzione di rappresentanza politica, come avviene per i membri dell'organo legislativo, ma di un ruolo di garanzia che il Presidente è chiamato a svolgere e per il quale non diviene necessaria una ravvicinata manifestazione di volontà dei corpo elettorale (si pensi a quanto accade nell'ordinamento presidenziale degli Stati Uniti dove il Presidente della Repubblica, dotato di notevoli poteri di direzione politica, viene eletto ogni quattro anni.)
  • il secondo è inerente alla volontà di rinforzare la posizione di indipendenza del Presidente della Repubblica rispetto alle forze politiche che lo hanno eletto. La maggior durata del mandato presidenziale rispetto a quello parlamentare impedisce, infatti, al Presidente della Repubblica di contare sull'appoggio della maggioranza politica che lo ha eletto per l'intera durata della sua carica e, soprattutto, in caso di una sua eventuale ricandidatura.
Abbiamo qualche idea più chiara? Spero di si. 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti voi, per le segnalazioni e quant'altro. 
Oggi inoltre ringrazio chi mi ha aiutato (una donna) nello scrivere questo post utile a molti noi! Una SUPER DONNA A.F.! Grazie.

Ciao Sabry


Commenti

  1. Cose importanti, che tutti i cittadini - degni di questo nome - dovrebbero conoscere. Grazie per avercele ricordate

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