INDENNIZZO PER CESSATA ATTIVITÀ' 2015


Commercianti: 

L’importo di 502 euro mensili 
è previsto anche per il 2015.


Se si cessa definitivamente l’attività commerciale e si resta in attesa della pensione è previsto anche quest’anno la possibilità di ottenere un indennizzo pari a poco più di 502 euro mensili. Il beneficio, già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino al 31 dicembre 2011, è stato ripristinato con la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, comma 490).
La prestazione funziona come un ammortizzatore sociale, per accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l’attività.

L’opportunità è stata nuovamente prevista fino al 31 dicembre 2016 e le istanze possono presentarsi fino al 31 gennaio 2017.
La concessione dell’indennizzo viene finanziata con la maggiorazione dello 0,09% dell’aliquota contributiva prevista per i commercianti in attività iscritti all’Inps.

Destinatari
"Sono tutti coloro che esercitano, titolari o collaboratori, l’attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio".
L’INPS, con il messaggio n. 604/2015, ha inoltre fornito utili chiarimenti
A parziale rettifica di quanto contenuto nel messaggio n. 4832/2014 (punto 1.1 “Destinatari”), l’indennizzo in questione spetta anche a coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 207/1996, nel periodo “1.1.2009 – 31.12.2011” e che non hanno presentato la relativa domanda o è stata rigettata perché presentata oltre il termine di scadenza del 31.12.2012. Quindi, può presentare domanda chi ha maturato i requisiti previsti dal suddetto decreto legislativo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016.


Requisiti e condizioni
E’ necessario che gli interessati che hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps. 
Sono necessari altresì:

  • la cessazione definitiva dell’attività;
  • la riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
  • la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
  • la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Casi di incompativbilità:

  • l’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l’Inps deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.
  • non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato.
  • non è  ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.

Misura, durata e modalità di erogazione
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia.
Quindi rispetto a ciò che è avvenuto l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l’assegno viene erogato fino al momento di compimento della nuova età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita.


L’importo – pari quest’anno a 502 euro mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’Inps ai commercianti iscritti alla gestione.
La titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell’indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove ed i vedovi che hanno una rendita di reversibilità.


Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all’Inps un’apposita domanda.
I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione.


Ciao Sabry


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