DIFENDERSI DAI CALL CENTER - SIA FISSO CHE MOBILE!


  DIFENDERSI DAI CALL CENTER - SIA FISSO CHE MOBILE! 





LO SAPEVI CHE...

puoi chiedere al tuo gestore telefonico la rimozione del tuo numero telefonico dagli elenchi, così da renderla "riservata" e dunque non più visibile?



In alternativa, puoi iscriverti al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) (lasciando così la tua utenza presente negli elenchi telefonici) ma non sarà più utilizzabile per fini promozionali.

Ma vediamo nel dettaglio.
  • Cos'è il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) 

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un nuovo servizio concepito a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e, in pari tempo, è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico.
Un registro istituito a tutela degli abbonati telefonici che non vogliono ricevere chiamate pubblicitarie, ma che al tempo stesso desiderano rimanere sugli elenchi telefonici ed essere reperibili per le comunicazioni interpersonali. Iscrivendosi al registro un abbonato esercita il diritto "ad opporsi al trattamento" dei suoi dati personali a fini promozionali previsto dal Codice della privacy.
  • Chi gestisce il Registro
La gestione del Registro è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB), organismo che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

  • Chi può iscriversi al Registro

Al Registro può iscriversi solo l'intestatario di un'utenza (fissa o mobile, privata o aziendale) pubblicata negli elenchi telefonici. Se l'utenza, invece, non compare negli elenchi ed è quindi "riservata" (come accade per la maggior parte delle utenze di telefonia mobile, raramente presenti negli elenchi), l'intestatario non può iscriverla al Registro.

  •  L'iscrizione al Registro ha un costo

No, l'iscrizione al Registro è gratuita.

  • Come ci si iscrive al Registro

Ci si iscrive al Registro rivolgendosi alla FUB nelle seguenti, cinque modalità:

· numero verde: 800.265.265;

· e-mail: abbonati.rpo@fub.it;

· fax: 06.54224822;

· raccomandata indirizzata a "gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni-abbonati/ ufficio Roma Nomentano – casella postale 7211 – 00162 Roma (Rm)";

· tramite il sito www.registrodelleopposizioni.it, compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato".


  • Quando  diventa effettiva l'opposizione

L'opposizione, e quindi il divieto di utilizzare la propria utenza a fini promozionali, diventa effettiva trascorsi 15 giorni dal momento dell'iscrizione al Registro.
  • L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata periodicamente


L'iscrizione ha una durata indeterminata. Rimane efficace fino alla sua revoca da parte dell'intestatario dell'utenza, che può essere esercitata in qualsiasi momento.

  • Cosa fare se si ricevono chiamate promozionali nonostante l'utenza telefonica sia riservata o iscritta al Registro?

Se l'utenza, nonostante non sia in elenco o sia iscritta da oltre 15 giorni al Registro, continua ad essere contattata per fini promozionali, l'intestatario può rivolgersi al Garante segnalando le chiamate promozionali ricevute attraverso un apposito modulo (cfr. punto 14).
Prima di fare la segnalazione al Garante, è bene verificare di non aver prestato il consenso alla ricezione di chiamate promozionali a chi ha effettuato la chiamata (cfr. punto 10).


  • Cosa succede se l'utenza è "riservata" o iscritta al Registro, ma l'intestatario ha comunque prestato a uno o più specifici soggetti il consenso a ricevere chiamate promozionali

In questo caso l'intestatario può opporsi in qualunque momento alla ricezione delle promozioni. Deve rivolgersi direttamente a chi lo ha contattato ed esercitare nei confronti dello stesso il diritto di opposizione previsto dalla normativa. Va ricordato, infatti, chi abbia acquisito il consenso dell'intestatario dell'utenza, può effettuare le chiamate promozionali senza consultare il Registro.


  • In che modo possono essere utilizzate per effettuare chiamate promozionali le numerazioni pubblicate in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (es. albi professionali)
In questo caso gli operatori di telemarketing possono effettuare le chiamate promozionali senza acquisire il consenso degli intestatari delle numerazioni utilizzate solo se la specifica disciplina di riferimento prevede espressamente tali attività di marketing oppure se le promozioni siano direttamente collegate  all'attività svolta dagli intestatari delle utenze. Resta ferma in ogni caso la possibilità per gli utenti di opporsi in qualunque momento alla ricezione delle chiamate promozionali.
  • Queste regole valgono anche nel caso in cui la chiamata promozionale venga effettuata con dischi preregistrati o comunque senza l'intervento di un operatore

No, perché in questi casi occorre sempre un consenso specifico alla ricezione di chiamate promozionali automatizzate.
  • In che modo si richiede l'intervento del Garante

Per far sì che il Garante sia messo in grado di avviare un'istruttoria, è necessario indicare l'utenza interessata, sulla quale sono state ricevute le chiamate promozionali, la data e l'ora della chiamata e la società i cui prodotti o servizi sono stati pubblicizzati nel corso della chiamata.
Se conosciuto, deve essere indicato nella segnalazione al Garante anche il numero dal quale è stata effettuata la chiamata. Questo rende più agevole l'accertamento da parte dell'Autorità.
  • Esistono dei moduli per rivolgersi al Garante

Per semplificare la procedura, l'Autorità ha predisposto due moduli, uno per le utenze riservate, l'altro per le utenze iscritte al Registro. Questi, una volta compilati, possono essere inviati al Garante nelle seguenti modalità:

· fax: 06.69677.3785

· e-mail: urp@gpdp.it o urp@pec.gpdp.it;

· raccomandata indirizzata a  "Garante per la protezione dei dati personali / Piazza di Monte Citorio, 121 / 00186 Roma".

  • Cosa può fare il Garante

Una volta verificato che la segnalazione contenga elementi sufficienti (cfr. punto 13), il Garante avvia l'accertamento sul rispetto della normativa in materia, rivolgendosi alle società che, direttamente o indirettamente, hanno effettuato la promozione telefonica.

All'esito dell'istruttoria, qualora sia accertata la violazione, l'Autorità interviene, anche con sanzioni che vanno da 10 mila a 120 mila euro.

  • Chi può rivolgersi al Garante
A seguito di alcune modifiche apportate al Codice privacy alla fine del 2011, attualmente soltanto le persone fisiche hanno la possibilità di effettuare segnalazioni all'Autorità.

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, infatti, pur potendo iscriversi al Registro, non possono avvalersi degli strumenti di tutela previsti dal Codice (reclamo, segnalazione e ricorso), ma debbono far valere le proprie ragioni necessariamente davanti all'autorità giudiziaria.
  • La segnalazione al Garante ha un costo

No, la segnalazione è gratuita.


Ciao Sabry





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