ATTENTO ... NULLE le norme regionali che prevedono ancora l’esenzione per le auto storiche!


La legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 666 della L. 190/2014) ha cancellato l’esenzione generalizzata dal pagamento delle tasse automobilistiche dovute sugli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico e collezionistico.



Fino a qualche tempo fa le auto con più di 20 anni dalla prima immatricolazione potevano godere delle agevolazioni (a determinate condizioni) dei veicoli di oltre 30 anni: tassa di possesso diventava tassa di circolazione e l'assicurazione si pagava in forma ridotta.

All’esito delle modifiche l’esenzione è limitata ai soli veicoli e motoveicoli, con esclusione di quelli adibiti ad uso professionale, ultratrentennali (art. 63 comma 1 della L. 342/2000) per i quali sono conseguentemente dovute le tassa di circolazione forfetaria annua e l’imposta provinciale di trascrizione in misura fissa. 

Tale principio deve essere naturalmente rispettato anche dalle leggi regionali in materia di tasse automobilistiche.
Le singole normative regionali che in barba alle novità previste dalla legge di stabilità 2015 continuano a prevedere l’esenzione del bollo sulle auto storiche sono incompatibili con la sopravvenuta disciplina statale e devono, pertanto, ritenersi abrogate. E’ questa la tesi sostenuta dal Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 4/DF del 1° aprile 2015, con la conseguenza che il tributo dovrà essere assolto su tutti i veicoli ultra ventennali.

“il legislatore statale può legittimamente variare la disciplina di tali tributi, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva.“ (Corte Costituzionale sentenza n. 97 del 23 maggio 2013).

"ogni disposizione normativa regionale contrastante con quella statale è immediatamente incompatibile e pertanto da ritenersi abrogata". Le Regioni, quindi, come si temeva, "non possono intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un'esenzione che non è più prevista dalla legislazione statale, pena l'impugnabilità davanti alla Consulta delle norme regionali difformi, in violazione dell'art.117 della Costituzione".


Si conferma invece che per i soggetti affetti da disabilità è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo auto, sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. 


Ciao Sabry

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